Legge n° 154/1992: Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
La Legge 154/1992 è il primo tentativo di stabilire “I DIRITTI DELL’UTENTE BANCARIO”.
Infatti fino al 1992 le norme che regolavano i rapporti fra le banche e gli utenti erano ancora quelle risalenti a prima dell’ultima guerra mondiale ed erano chiaramente sbilanciate a favore delle banche.
La Legge 154/1992 sulla “trasparenza bancaria” prevede, innanzitutto, che le banche devono esporre o mettere a disposizione dei clienti avvisi contenenti i prezzi e le altre condizioni praticate per i seguenti servizi:
- bonifici e ordini di pagamento a favore di terzi;
- depositi di titoli a custodia e/o amministrazione;
- gestione di patrimoni mobiliari;
- negoziazione di titoli e servizi titoli;
- servizi di incasso di effetti, documenti, assegni;
- pagamento utenze, tributi e contributi;
- acquisto e cambio di valute estere;
- rilascio di travellers cheques in divisa estera;
- pagamento o negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
- locazione di cassette di sicurezza e depositi chiusi;
- carte di credito;
- versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici.
Oltre a queste informazioni, gli avvisi devono contenere il tasso minimo di interesse corrisposto ai depositanti, le valute applicate, l’importo delle spese per le comunicazioni alla clientela e le altre informazioni previste dalla legge, compresi gli altri oneri o condizioni di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela per le operazioni e i servizi bancari.
Oltre al diritto all’informazione preventiva, la legge ha attribuito all’utente o depositante bancario questi altri diritti:
- consegna di una copia del contratto;
- trasparenza delle commissioni e dei rendimenti dei titoli di Stato;
- indicazione nei contratti del tasso di interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati;
- accettazione con firma specifica della clausola di variazione in senso sfavorevole del tasso di interesse;
- comunicazione scritta della suddetta variazione (tranne nel caso di variazione conseguente alla modificazione del tasso ufficiale di sconto) e possibilità di recedere dal contratto entro 15 giorni e senza penalità;
- nullità delle clausole di rinvio agli usi e inefficacia delle variazioni contrattuali non comunicate;
- conteggio della valuta a partire dal giorno di versamento per assegni circolari emessi dalla stessa banca o per assegni bancari tratti sullo stesso sportello;
- riepilogo annuale in estratto conto dei tassi di interesse, decorrenza delle valute, capitalizzazione degli interessi, ritenute di legge e altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate;
- possibilità di contestare per iscritto gli estratti conto entro 60 giorni dal ricevimento;
- possibilità di ottenere, non oltre 60 giorni dalla richiesta e previo rimborso delle spese amministrative, copia della documentazione inerente alle singole operazioni svolte entro il quinto anno precedente.